Un ulteriore contributo di 1.800.000 euro per il 2018, per aiutare i coniugi separati o divorziati, con problemi economici, a integrare il loro canone di locazione. Lo ha stanziato, oggi, la Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani. numero di richieste in crescita – “Si tratta di una misura che incrementa i fondi 2016 e 2017 – ha spiegato l’assessore durante la conferenza stampa dopo Giunta, tenuta con il governatore Attilio Fontana – e garantisce continuità all’intervento oltre il termine del 30 giugno 2019, come era invece prima previsto, fino al 29 maggio 2020. Il numero delle richieste e il bisogno che stiamo intercettando ci hanno indotti a rinnovare il finanziamento a questa iniziativa, cui teniamo molto, alla quale avevamo finora destinato 4,6 milioni di euro”. L’ammontare del finanziamento – L’aiuto annuo di Regione Lombardia per l’abbattimento del canone di locazione varia a seconda della tipologia di contratto. Il contributo massimo di affitto a prezzo di mercato è di 3.000 euro, quello più alto a prezzo calmierato o concordato è invece di 2.000 euro. “Le domande possono essere presentate on line – ha aggiunto Silvia Piani – fino alle ore 17 del 30 giugno 2019 all’indirizzo internet:
www.siage.regione.lombardia.it. Vengono poi assegnate alle Ats in base alla residenza anagrafica del richiedente per la verifica dei requisiti. Un procedimento che si conclude col bonifico sul conto corrente del genitore entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti richiesti”. Possono usufruire del contributo i genitori: – intestatari diretti (o co-intestatari con familiari) di contratto di locazione; in caso di co-intestazione ai coniugi prima della separazione o del divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell’abitazione può fare valere il contratto come requisito per la partecipazione all’avviso; non sono invece ammessi contratti co-intestati a nuovi conviventi; residenti in Lombardia da 5 anni; che hanno un Isee in corso di validità inferiore o uguale a 20.000 euro; – che hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio; che sono nello stato civile di ‘separato/a’ o di divorziato/a; – che non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni, salvo il caso in cui il canone è corrisposto a prezzo di mercato e non calmierato o concordato; – che non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona (tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 38), nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

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