Il settore urbanistica del Comune di Brescia rispetta le norme e agisce per garantire correttezza e trasparenza”. L’assessore all’Urbanistica Michela Tiboni respinge al mittente le osservazioni di Lega e Forza Italia, apparse in questi giorni sugli organi di stampa. “Partendo dal caso dell’ex Standa”, spiega Tiboni, “Michele Maggi e Paola Vilardi puntano il dito sul lavoro svolto, accusandoci di trovare scorciatoie e di applicare le regole in modo discrezionale. Purtroppo, però, ricostruiscono i fatti con imprecisione, dando una visione personale di quanto accaduto. Tutte le pratiche finora rilasciate dallo sportello unico dell’edilizia rispetto all’immobile dell’ex Standa in Piazza Vittoria sono conformi alla normativa. La necessità di un passaggio decisionale in consiglio comunale, con la delibera che sarà oggetto di discussione domani, è emersa esclusivamente per l’attività a servizio sportivo, che ha una superficie superiore ai mille mq e per la sua localizzazione si deve fare riferimento alle norme tecniche di attuazione (Nta) del Pgt, che prevedono che sia il Consiglio comunale a decidere”. La delibera riguarda esclusivamente il cambio d’uso da commerciale a palestra, e non il permesso di costruire relativo all’intero immobile, che è stato rilasciato dal responsabile dello sportello unico dell’edilizia a seguito di un’istruttoria tutta tecnica, che ha avuto nel suo normale percorso, come solitamente avviene, anche un’interlocuzione con l’urbanistica attraverso due pareri tecnici. Nel primo, che risale al 22.09.2017, si dice che “l’intervento che prevede la riqualificazione di un fabbricato commerciale/direzionale/residenziale deve essere riconducibile alla ‘manutenzione o risanamento conservativo’ nella accezione prevista dal paragrafo 2.4.9 delle Nta allegato 02”. Diversamente il medesimo dovrà essere subordinato alla stesura di un piano di recupero di iniziativa pubblica. Lo stesso afferma che “non si evidenzia un cambio di destinazione d’uso per superfici superiori ai 1.500 mq di slp e pertanto non si ravvisa la necessità di provvedimento convenzionato ai sensi dell’art.30”. Nel secondo parere del 30.10.2017 si integra e parzialmente rettifica il precedente, evidenziando che nella formazione del piano di recupero di iniziativa privata si possono ammettere tutti gli interventi previsti dalle Nta del Pgt riguardo all’edificio in oggetto. Nel testo si legge che “la proposta appare conforme alle suddette Nta e si ritiene pertanto che possa essere applicata al caso specifico la procedura di accertamento di cui all’art.73 delle Nta in quanto appare evidente che gli interventi meno conservativi riguardano la parte dell’edificio radicalmente trasformato negli anni ’60 rispetto all’impianto piacentiniano”. Peraltro, il Pgt inserisce l’immobile nel nucleo storico principale, come “Complessi unitari derivanti da grandi trasformazioni urbanistiche”, classificando l’edificio come “moderno di valore”, soggetto quindi anche a quanto descritto nell’art. 2.4.12 dell’all.2 delle Nta (allegato in calce). “È quindi evidente”, continua l’assessore, “che il secondo parere si è reso necessario in quanto il precedente non aveva compiutamente valutato la questione. Non mi pare sintomo di superficialità, ma piuttosto di precisione. La necessità di approfondire non può essere vista come la volontà di trovare scappatoie, è semmai espressione della volontà di rispondere nel modo più corretto e appropriato ai bisogni della città. Pertanto”, conclude Tiboni, “la decisione del dirigente dello sportello dell’edilizia è assolutamente conforme a quanto previsto dalle Nta del vigente Pgt, sia per quanto attiene alle destinazioni d’uso sia per quanto attiene alla modalità di intervento”.
2.4.12 Edifici moderni di valore Questa categoria raggruppa gli edifici che presentano caratteri di conformità con l’edificato tradizionale dal punto di vista dimensionale, pur distaccandosi per linguaggio architettonico e uso di materiali. In generale, rientrano nell’ambito di questa categoria edifici prevalentemente ricostruiti o costruiti ex-novo a partire dagli anni ‘30. Oltre agli interventi di manutenzione, sempre ammessi per gli edifici appartenenti a questo gruppo, la modalità d’intervento prescritta è la ristrutturazione, volta alla rigenerazione e riqualificazione degli edifici, anche mediante sostituzione degli elementi deteriorati, e gli eventuali adeguamenti dell’organismo agli usi moderni mediante alterazioni distributive. In particolare si prescrivono: il mantenimento dei volumi complessivi, della quota di colmo del tetto e del sedime esistenti; il mantenimento di eventuali elementi storici superstiti all’interno dell’unità edilizia; il trattamento di prospetti e aperture esterne con l’uso di forme e proporzioni compatibili con il contesto storico circostante; l’impiego di materiali, finiture, trattamenti di facciata e colori simili o compatibili con quelli presenti nel contesto storico circostante; Sono inoltre consentite le seguenti operazioni: la sostituzione o ricostruzione integrale o parziale degli elementi strutturali interni (murature portanti, solai,) ma senza modifiche di posizione e quota e con strutture aventi gli stessi requisiti e lo stesso comportamento statico di quelli preesistenti, fatto salvo modeste variazioni della quota di imposta per miglioramenti distributivi e recupero dei sottotetti purché ciò non comporti alterazioni delle facciate; la modifica degli impianti distributivi originari; l’inserimento di nuovi impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti; l’inserimento di ascensori, uscite di sicurezza accessorie e di accessi per i disabili; Le destinazioni d’uso ammesse comprendono oltre alla residenza l’uso per servizi, direzionale, ricettivo, commerciale senza limiti percentuali o rapporti reciproci.
