Il
superbonus si aggiunge a strumenti già esistenti e che già generano una spesa
annua sia per interventi con Ecobonus che Sismabonus superiori ai 3 miliardi di
euro (fonte Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri – Report nov 2020) come
evidenziato nella slide che raccoglie la spesa media annua in milioni di euro
in Italia, nel periodo 2014-2019, per interventi di riqualificazione energetica
e strutturale. Focalizzando l’attenzione sulla slide solo sugli interventi
definiti trainanti dal Superbonus 110% si è generata una consistente spesa
media annuale: per la coibentazione dell’involucro (incluso il c.d.
cappotto termico) poco più di 800 milioni, mediamente circa 34.000€ per intervento;·
per l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione circa 752 milioni,
mediamente circa 31.000€ per intervento; per gli interventi
strutturali di prevenzione del rischio sismico indicativamente 80 milioni di
euro, mediamente circa 3.500€ per intervento. Alla data il numero di cantieri
attivati è esiguo, si stima che circa 9 milioni di famiglie potrebbero generare
una potenziale domanda aggiuntiva per il Superbonus 110% se si riuscissero a
superare le attuali difficoltà, attribuibili alla sua rapida gestazione e
critico contesto di applicazione cui si rivolge. Le diverse difficoltà di
applicazione del superbonus 110% vedono una continua attività degli enti
governativi preposti nel fornire risposte e chiarimenti ai diversi interpelli
formulati, ultima arrivata è la circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate che
in oltre 80 pagine fornisce risposte ai dubbi di cittadini, professionisti ed
imprese. La circolare riprende le novità introdotte dal Decreto n. 104/2020 del
14 agosto e prosegue fornendo risposte chiarificatrici su puntuali domande
relative ad argomenti fondamentali quali: soggetti beneficiari, tipologie di
immobili ammessi, interventi e limiti di spesa, opzione per cessione o sconto
in fattura e visto di conformità. Di seguito una sintesi di alcuni contenuti
della circolare e per i dovuti approfondimenti si rimanda alla circolare
medesima.
In estrema sintesi le novità del decreto di agosto che la circolare riprende
(cfr. circolare Cap. 1) riguardano: chiarimento della nozione accesso autonomo
dall’esterno; chiarimento su applicazione superbonus 110% nei territori
colpiti da eventi sismici per interventi di riqualificazione ed eventuale
cumulabilità con vigenti strumenti per la ricostruzione;
assemblee condominiali, quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le
maggioranze condominiali che approvano i lavori;
· asseverazioni dei tecnici,
semplificazioni nel caso di soli interventi sulle parti comuni. Di seguito una
sintesi non esaustiva dei contenuti di alcune risposte chiarificatrici
contenute nella circolare: chiarimento sui beneficiari con riferimento alle
persone fisiche che svolgono attività d’impresa o arti o professioni quando gli
interventi riguardano immobili rientranti nell’ambito privatistico (cfr. circolare
par. 2.1.3 e 2.1.6); le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le
Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna
limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento
(cfr. circolare par. 2.1.1); ·
gli Istituti autonomi di case popolari (IACP) per interventi ammessi al
superbonus: o include anche le spese sostenute dal 1° gennaio
2022 al 30 giugno 2022 (cfr. circolare par. 2.1.2); o alle
cessioni di beni e prestazioni di servizi non si applica lo split payment
qualora si opti per lo “sconto in fattura” (cfr. circolare par. 5.3.4); tra le
installazioni che beneficiano del Superbonus rientra anche il cappotto termico
interno negli edifici sottoposti a vincoli storico artistici o paesaggistici
(cfr. circolare par. 3.1.5); interventi su una pertinenza possono beneficiare
del Superbonus nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119
del decreto Rilancio (cfr. circolare par. 4.1.1); o
chiarimenti riguardanti il condominio: o in presenza di morosità non è concesso
il superbonus (cfr. circolare par. 5.1.2); o in presenza sia
di interventi trainanti che trainati il miglioramento di due classi energetiche
deve essere verificato considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in
considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati (cfr. circolare par.
5.2.5) La legge di Bilancio 2021, approvata in via ufficiale, in tema
Superbonus prevede una serie di disposizioni, di seguito le principali:
proroga fino al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che a giugno di
quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022;
detrazione anche per gli interventi per la coibentazione del
tetto; definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
detrazione per gli edifici privi di APE; detrazione per
l’eliminazione della barriere architettoniche; detrazione fiscale per gli
IACP fino al 31 dicembre 2022; proroga del sismabonus ordinario per gli
interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio entro il 31
dicembre 2021; detrazione anche per gli impianti solari fotovoltaici su
strutture pertinenziali agli edifici; maggiore dettaglio per i limiti di spesa
relativi agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici; detrazione per gli edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; modifiche al
processo di approvazione degli interventi per i condomini; non più
obbligo di polizze professionale esclusiva per le asseverazioni dei
professionisti; obbligo di esporre in cantiere un cartello in cui indicare:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici”; proroga fino al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative
alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e cessione del
credito). E’ inevitabile che una iniziativa così complessa, come lo è il
Superbonus 110%, comporti anche delle difficoltà implementative riscontrabili:
nella complessità delle procedure e dalle stringenti condizioni di
accesso agli incentivi; nell’Iter complesso il cui esito di fattibilità della
richiesta dipende da documenti sull’immobile il più delle volte reperibili con
difficoltà (Ufficio tecnico dei comuni) e con l’attuale pandemia la situazione
è ancora più critica; nel pesante carico documentale richiesto ai proprietari
degli immobili ed ai professionisti, in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori ed in fase di asseverazione delle attività svolte; in un ulteriore
possibile appesantimento, in termini di documenti da produrre, generabile
qualora si decida di trasferire il credito fiscale ad un istituto bancario; nel
rischio di recupero del credito che l’Agenzia delle Entrate può pretendere dal
committente su eventuali difformità che possono essergli contestate entro otto
anni dall’anno successivo all’anno di utilizzo del superbonus.
